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crediti-condominiali

Le disposizioni di attuazione del codice civile disciplinano tute le azioni monitorie per il recupero dei crediti condominiali.
L'articolo 63 del codice civile, afferma infatti che “per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore puo' ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”.
Il decreto ingiuntivo è in questo caso "immediatamente esecutivo" poiché può dare subito esito ad esecuzione forzata.
A differenza degli ordinari decreti ingiuntivi, nel caso dei crediti condominali, il decreto ingiuntivo può diventare immediatamente esecutivo anche se non sono scaduti ancora i termini per fare opposizione. Perché l'esecuzione possa essere "immediata", è però necessario che alla base del ricorso venga approvato e presentato anche il consuntivo di fine anno, che consente di procedere al recupero del credito.
Per crediti fino a 5000 €, la competenza spetta al giudice di pace; per somme che superano questo tetto, è competente il Tribunale relativo al territorio in cui si trova l'edificio.

La notifica al condominio moroso deve essere presentata entro 60 giorni, mentre il termine per fare opposizione è invece di 40 giorni (ma l'eseuzione forzata può avvenire anche prima dello scadere dei termini). 

Come opporsi all’ingiunzione per i crediti condominiali?
- E' possibile che il condominio moroso ritenga di non dover pagare i crediti pretesi, verosimilmente perché già pagati in precedenza. In questo caso sarà necessario fare opposizione, con richiesta di sospensione dell'esecuzione (l'esecuzione inizia solitamente undici giorni dopo la notifica del decreto ingiuntivo e del precetto).

- Può accadere, inoltre, che il condominio che riceve la notifica consideri errate le pretese di pagamento: in questi casi è necessario impugnare la delibera con la quale è stato approvato il rendiconto in tempi molto brevi.

Nel recupero crediti condominiali, di fatto, quando c’è un giudizio di opposizione nei confronti di un decreto ingiuntivo, il codominio che si oppone ha il diritto di far valere solo questioni concernenti l'efficacia delle delibere condominiali. Le questioni che riguardano invece la validità della stessa delibera, possono soltanto essere oggetto di impugnazione.
La Cassazione, nel febbraio 2011, ha infatti riaffermato che il condominio opponente ha il diritto di opporsi ad un decreto ingiuntivo, quanto di impugnare tutte le altre questioni attinenti la validità della delibera. Una delibera, nel caso di specie, costituisce un titolo di credito del condominio, rappresentando la prova dell'esistenza del credito stesso. In questo modo, si legittimano sia la concessione del decreto ingiuntivo che la condanna del condominio al pagamento delle somme indicate nel giudizio di opposizione eventualmente proposto da quest'ultimo.

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