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esecuzione-forzata

L'esecuzione forzata (o espropriazione forzata) rappresenta l'obbligo di attuazione del diritto del creditore.
Il provvedimento si divide in espropriazione forzata ed esecuzione forzata in forma specifica.L'espropriazione forzata si attua quando sussistono obbligazioni pecunarie e comporta il pignoramento dei beni del debitore e la conseguente loro liquidazione, come previsto dall'articolo 2740 C.C. L'esecuzione forzata in forma specifica, invece, riguarda le obbligazioni da consegnare e consiste nell'obbligo di riconoscere al creditore quanto dedotto in prestazione.
Si è molto discusso sulla natura di questo provvedimento, che risulta essere al margine tra una procedura giurisdizionale e una procedura amministrativa. In ogni caso l'esecuzione forzata nella sua accezione tradizionale è disciplinata dalle norme del diritto comune.

Sono sottoponibili ad esecuzione in forma specifica le obbligazioni di riconsegna di un bene specifico, o i casi in cui le obbligazioni siano realizzate presso terzi.
A differenza delle esecuzioni in forma specifica, che sono un mezzo di attuazione del diritto, il risarcimento in forma specifica rappresenta l'eliminazione diretta dei danni causabili dall'inadempimento.

L'esecuzione forzata ha inizio normalmente sessanta giorni dopo la notifica della cartella esattoriale. Al fine di individuare i beni da pignorare, gli agenti della riscossione possono:
- accedere agli uffici pubblici e visionare gli atti relativi ai beni dei debitori iscritti nei pubblici registri e quindi di ottenere relative delibere e certificazioni;
- accedere alle informazioni disponibili nel sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'esecuzione forzata, dunque, si articola in tre fasi:
- il pignoramento;
- la vendita;
- l'assegnazione del ricavato

Gli agenti della riscossione sono tenuti a stilare un verbale dei beni pignorabili da consegnare e notificare al debitore. Inoltre è previsto anche che si applichi un fermo dei beni mobili registrati. Per i beni immobili invece il pignoramento viene effetuato attraverso la trascrizione di un avviso di vendita in cui siano precisate, oltre alla natura degli immobili, le date del primo e del secondo incanto con i relativi prezzi.
Al pignoramento segue dunque la messa ad incanto dei beni. Qualora dopo il primo ed il secondo incanto il bene non fosse messo in vendita, la direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate può autorizzare un terzo incanto.

Il codice di procedura civile prevede anche la possibilità di fare opposizione all'esecuzione, agli atti esecutivi o al terzo da parte di un terzo che rivendichi la proprietà dei beni pignorati.

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