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Le Società in Nome Collettivo vengono costituite quando due o più persone svolgono una attività senza limitazione di responsabilità per ognuno dei soci.
Le s.n.c. sono disciplinate dagli articoli 2291 e 2312 del Codice Civile, e dalle norme previste per la società semplice per ciò che non concerne l’interesse esclusivo delle snc.
Questa tipologia di società è soggetta all’iscrizione al Registro delle Imprese, da effettuare attraverso il deposito dell’atto costitutivo sottoscritto dai contraenti. Se la stipula avviene per atti pubblico è necessaria una copia autentica dell’atto costitutivo, da consegnare entro i trenta giorni precedenti presso l’ufficio del Registro delle Imprese in cui ha sede la società. Tale incarico di deposito spetta generalmente all’amministratore, oppure, nel caso in cui la registrazione avviene con atto pubblico, l’onere del deposito è a carico del notaio.
L’atto costitutivo di una s.n.c. deve contenere:

- le generalità di ognuno dei soci;

- la ragione sociale;

- le sedi principali e secondarie della società;

- l’oggetto sociale;

- gli incarichi dei soci e le prestazioni a cui essi sono legati;

- le norme di ripartizione degli utili;

- la quota dei soci agli utili e alle perdite;

- la durata della società.
La responsabilità dei soci nelle s.n.c. è intesa come solidale è illimitata.
L’amministrazione, invece, può essere di tipo congiuntivo o disgiuntivo. In caso di amministrazione di tipo congiuntivo, le operazioni della società possono compiersi soldanto in presenza del consenso di tutti i soci amministratori, mentre nel secondo caso l’amministrazione della società spetta a ciascun socio in maniera disgiunta. In quest'ultimo caso, però, ciascun socio ha diritto ad opporsi alle operazioni che gli altri intenderebbero compiere.
Secondo l’articolo 2260 del Codice Civile, diritti e doveri degli amministratori seguono i regolamenti contenuti nel contratto di mandato: gli amministratori rispondono dell’adempimento o inadempimento degli obblighi imposti dalla legge e dal contratto sociale, ma i soci amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa non rispondono di eventuali danni causati dalle operazioni di altri soci.
I creditori sociali non possono chiedere, anche qualora la società fosse in liquidazione, il pagamento dei propri crediti, poiché tutti i soci delle s.n.c. godono del beneficio di escussione.
Il rapporto sociale si scioglie in caso di morte del socio, della sua esclusione o del suo recesso.
In caso di esclusione, se la s.n.c. è composta da soli due soci, su questa decide il giudice adito dalla parte interessata a far valere l'esclusione. 
In caso di decesso, se gli altri soci decidono, si apre la possibilità per gli eredi di continuare l’attività sociale, altrimenti spetta loro la liquidazione della quota del socio defunto.
Nel caso gli eredi decidessero di aderire alla proposta avanzata dai soci, acquisirebbero la qualità di socio a responsabilità illimitata.
I motivi di scioglimento della società a nome collettivo possono essere:
- il decorso del termine;
- il conseguimento dell’oggetto sociale;
- la decisione unanime dei soci;
- il fallimento della società;
- ulteriori cause previste dal contratto sociale.

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