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contratto-mandato

Il mandato è un contratto che trova la sua disciplina negli articoli 1703 e susseguenti del codice civile.
Con il contratto di mandato una parte detta mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giurici nell‘ interesse dell’altra parte, denominata mandante. Tale contratto permette ad un soggetto di usufruire dell’operato di un altro soggetto che agisce in nome proprio non palesando il nome del mandante, per la realizzazione di un interesse che è proprio del mandante. Il mandatario ha l’obbligo di ritrasferire al mandante i beni acquisiti. Il mandante, infatti, acquista a nome proprio i diritti e gli obblighi che conseguono dal compimento dell’attività che è alla base del mandato, anche se coloro con i quali contratta vengono a conoscenza del rapporto che intercorre tra il mandante ed il mandatario. Il mandato però può essere conferito insieme con la rappresentanza, cioè una procura attraverso la quale il mandatario acquista il potere di rappresentare il mandante.
In questo caso il mandatario dovrà palesare nella sua attività il nome del mandatario e gli effetti di tutti gli acquisti posti in essere dal mandatario si produrranno così direttamente in capo al mandante e non occorreranno atti di ritrasferimento. Ad esempio, se il mandantario acquista un bene immobile, nell ipotesi di mandato senza rappresentanza, dovrà ritrasferire al mandate il bene, e ciò comporterà una doppia trascrizione nel registro dei beni immobili. Nel caso di mandato con rappresentanza, invece, il mandatario è anche rappresentante del mandante e ha il potere di firma; in altre parole, agisce oltre che nell'interesse del mandante, anche in suo nome.
Il mandatario ha l’obbligo di comunicare al mandante i dettagli sull'attività per la quale il mandato è stato posto in essere, e deve rendere al mandante il conto del suo operato. Il mandante dal canto suo ha l’obbligo di somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato (ad esempio danaro), deve rimborsare al mandatario ciò che questi ha anticipato per eseguire il mandato e pagargli il compenso che gli spetta, se il mandato è stato pattuito a titolo oneroso.
Il rapporto di mandato che scaturisce dalla conclusione di tale tipo di contratto si può estinguere per diverse ragioni:
- per il compimento dell’attività del mandatario;
- per la scadenza del termine entro cuoi il mandato doveva essere eseguito;
- per la revoca da parte del mandante (il mandante deve risarcire il danno al mandatario se non ricorre una giusta causa di revoca, cioè un motivo tale da giustificare una revoca anticipata);
- per rinunzia da parte del mandatario;
- per morte del mandatario o del mandante;
- per perdità di capacità (interdizione o inabilitazione) da parte del mandatario o del mandante.
Nel caso in cui il mandato ha ad oggetto il compimento di atti che sono inerenti all‘esercizio di un’impresa, la morte del mandante non estingue il mandato se l’attività d’impresa è continuata dagli eredi del mandante (ovviamente il mandatario o gli eredi possono decidere di recedere dal contratto di mandato e quindi di porgli fine).

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