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3. Esiste un percorso rapido per ottenere un giudizio in caso di un credito pecuniario?

Da dicembre 2008, il creditore che vanta un credito, e che risponde a determinati criteri, può ottenere una ingiunzione di pagamento europea (EOP), come detta il Regolamento CE 1896/2006. Questa procedura semplifica, velocizza e riduce i costi del contenzioso.

Per ottenere un EOP, è necessario presentare una richiesta al giudice competente. La richiesta può essere presentata anche in formato elettronico, se accettato sia dal paese di provenienza che dal paese in cui entrerà in vigore la EOP.

Se nessuna questione è sollevata entro 30 giorni e tutti i criteri sono ritenuti soddisfacenti, la richiesta è ritenuta giustificata. Una volta che l'EOP è rilasciata, il convenuto può scegliere se pagare l'importo indicato o presentare una dichiarazione di opposizione. L'EOP diventa esecutiva a meno che il convenuto presenti la sua opposizione al giudice del paese di origine entro 30 giorni dalla notifica. Se il debitore presenta una dichiarazione di opposizione, il procedimento giudiziario procederà secondo le norme che disciplinano la procedura civile del paese di origine.

Se nessuna opposizione è presentata entro 30 giorni, il giudice dichiara l'EOP esecutivo. Ciò significa che l'EOP è riconosciuta e può essere eseguita in altri paesi membri dell'UE, ma non può essere riesaminata dal giudice del paese di esecuzione. L'EOP è eseguita in conformità alle norme che disciplinano la procedura civile del paese di esecuzione. L'esecuzione può essere rifiutata dal giudice del paese di esecuzione se l'EOP non è compatibile con una precedente sentenza che coinvolge le stesse parti e per il medesimo oggetto.

 

4. Cosa accade per i piccoli debiti? Esiste una procedura ad hoc?

Certo. per debiti civili e commerciali di meno di 2000 €, la procedura si svolge in forma scritta, utilizzando i moduli standard. Non è necessario l'intervento di legali. La procedura si conclude con un giudizio che può essere applicato in altri paesi membri e non può essere riesaminato dal tribunale del paese di esecuzione. La sentenza viene eseguita secondo le norme di procedura civile del paese di esecuzione. L'esecuzione può essere rifiutata dal giudice del paese membro di esecuzione se la decisione è incompatibile con una precedente sentenza che coinvolge le stesse parti e per il medesimo oggetto.

 

Conclusione

La filosofia che ispira tutti i regolamenti di cui sopra è semplice: il recupero crediti nell'UE, compresi i nuovi membri dell'Europa orientale, sarà meno complicato e meno costosi di quelli di una volta. Ora i clienti possono contattare il proprio avvocato locale per ottenere un titolo contro il loro cliente straniero ancor prima che lo faccia il tribunale locale e senza alcun ritardo causato dal riconoscimento all'estero della sentenza straniera. L'esecuzione del titolo è possibile e facile come fosse verso un debitore che si trova nel proprio paese.

 

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