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- di Lucia Cuozzo
Il concordato preventivo è una procedura concorsuale che si rivolge al debitore insolvente e serve a fargli evitare gli effetti di un fallimento. Come è ovvio dalla sua definizione, esso va istituito prima della dichiarazione di fallimento.
In effetti, il concordato preventivo si esprime in un accordo fra l’imprenditore in difficoltà e i suoi creditori rispetto alle modalità e ai tempi di pagamento di tutte le obbligazioni pendenti.
Questa procedura concorsuale fa seguito allo strumento amministrativo istituito in passato e poi abrogato dell’amministrazione controllata, secondo la quale all’imprenditore in difficoltà era concessa una dilazione nel pagamento dei debiti a patto che l’attività fosse sotto il controllo di un commissario e sotto le direttive di un giudice.
Tuttavia, anche il concordato preventivo ha subito delle modificazioni a seguito della riforma entrata in vigore nel 2005, che sancisce la non obbligatorietà delle condizioni di meritevolezza propedeutiche all’istituzione del concordato.
Dunque non è più necessario che:
- l’imprenditore sia iscritto nel registro delle imprese alla Camera di Commercio da almeno 2 anni;
- si dichiari una regolare tenuta della contabilità;
- l’impresa vanti nessuna dichiarazione di fallimento precedente;
- vi siano mai state condanne per delitti contro il patrimonio, il commercio, l’economia, l’industria, la fede pubblica.
Il solo requisito richiesto per accettare la domanda di concordato è che l’imprenditore disponga un piano di risanamento dei debiti, e che i creditori in tale piano siano suddivisi per classe (privilegiati e chirografari).
Dunque, i principali effetti del concordato preventivo sono:
- la possibilità di continuare l’attività aziendale, sotto la supervisione di un commissario giudiziale;
- l’impossibilità per i creditori di iniziare azioni esecutive contro l’imprenditore-debitore.