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- di Lucia Cuozzo
La revocatoria fallimentare, detta anche parcondicio creditorum, è il principio in base al quale al momento di un fallimento d'impresa, i creditori dell'imprenditore sono tutti soggetti alle stesse condizioni nella soddisfazione delle pretese creditorie.
Un effetto importante dell'azione revocatoria fallimentare è l'interruzione di atti precedentemente compiuti dall'imprenditore, che possono incidere sul suo patrimonio depauperandolo. Tale disposizione agisce a favore dei creditori, che vedono in questo modo tutelati e soddisfatti i loro interessi.
Una condizione per attivare l’azione revocatoria fallimentare è che gli atti compiuti dall’imprenditore siano stati disposti entro l'anno (o entro sei mesi, in casi speciali). Altra condizione per l'applicazione della revocatoria è che il beneficiario dell'atto provi di non essere stato a conoscenza delle condizioni pregiudizievoli dell'imprenditore al momento della stipula del contratto con quest'ultimo.
Gli atti compiuti dall'imprenditore, suscettibili di essere revocati sono:
- atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni superano di un quarto quanto è stato dato o promesso all’imprenditore fallito;
- atti di debiti scaduti e dunque esigibili, se compiuti entro l’anno del fallimento;
- i pegni e le ipoteche volontari istituiti nell’anno del fallimento per debiti non scaduti;
- i pegni e le ipoteche volontari istituiti nei sei mesi dal fallimento per debiti non scaduti.
Al contrario, non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare:
- i pagamenti di beni e servizi effettuati durante l’esercizio dell’attività d’impresa;
- le rimesse su conto corrente bancario, a patto che non costituiscano un addebito oltremodo oneroso per l’esposizione debitoria dell’imprenditore fallito;
- le vendite effettuate e i preliminari di vendita regolarmente trascritti di immobili ad uso abitativo effettuati dall’imprenditore e conclusesi ad un giusto prezzo;
- pagamenti, atti e garanzie concessi sui beni del debitore che vadano a contribuire al risanamento della situazione debitoria dell’impresa;
- i pagamenti corrisposti per prestazioni di lavoro effettuate da collaboratori e dipendenti.
L'azione revocatoria fallimentare si effettua attraverso un atto di citazione presso il tibunale che ha dichiarato il fallimento, e segue l'iter delle normali controversie civili.
Il limite di tempo entro cui effettuare l'azione revocatoria è di tre anni dalla dichiarazione di fallimento.
Deputato ad esercitare l'azione revocatoria è il curatore fallimentare, il quale richiede al giudice fallimentare l'autorizzazione ad agire facendo le veci di tutti i creditori dell'imprenditore fallito.