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Il decreto ingiuntivo è un provvedimento emesso dal giudice civile all’esito di un procedimento, denominato sommario in quanto la cognizione (ciò che il giudice deve accertare sulla scorta degli elementi fornitigli dalle parti) è sommaria . L’articolo 633 del c.p.c. ci dice in sostanza quali sono le condizioni che devono ricorrere perchè il giudice possa emettere il decreto ingiuntivo, il quale si sostanzia in una ingiunzione di pagamento o di consegna del bene oggetto dell'obbligazione.

Per poter richiedere tale provvedimento bisogna essere creditori alternativamente:
-  di una somma di denaro liquida ed esigibile;
- di una determinata quantità di cose fungibili;
- della consegna di una cosa mobile determinata.
Il crdeditore ricorrente deve fornirne prova scritta del diritto affermato, prova che può essere costituita da un qualsiasi documento dal quale risulti l’esistenza del suo diritto di credito.
Proposto il ricorso al giudice, non resta che valutare gli elementi e le prove addotte dal ricorrente, ed emanare il decreto di ingiunzione, il quale produrrà i suoi effetti trascorsi quaranta giorni dalla sua notificazione al debitore, qualora questi non adempia nel termine suddetto. Il giudice può anche rigettare il ricorso, nell’ipotesi in cui ritenga infondata la domanda del creditore, o se reputa le prove addotte non sufficienti.
Il debitore che si vede notificare un decreto ingiuntivo può agire in tre modi:
- adempiere la sua obbligazione;
- opporsi al decreto entro quaranta giorni dalla notifica dello stesso;
- lasciar decorre il termine senza fare alcun che, allo spirare del termine il decreto diverrà titolo esecutivo idoneo a richiedere un’esecuzione forzata.


Con l’opposizione si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione; il giudice che in precedenza  aveva emanato il decreto solo sulla scorta di quanto palesato dal creditore tramite il ricorso, dovrà procedere a valutare gli ulteriori elementi presentati dal debitore.
L’opposizione si propone mediante atto di citazione (atto con cui si instaura innanzi al giudice quello che è il rito ordinario) innanzi all’ufficio giudiziario che ha emanato il decreto. La citazione che va notificata al ricorrente (cioè al creditore che ha ottenuto grazie al suo ricorso,  il decreto ingiuntivo) , deve contenere i fatti estintivi  delle pretese creditorie.

Il debitore/opponente deve quindi provare che ciò che il creditore aveva chiesto e ottenuto dal giudice a seguito del ricorso non esiste. Il debitore che si oppone ad un decreto ingiuntivo infatti deve poter dimostrare che il credito oggetto della lite si è estinto (ad esempio perché egli ha già adempiuto, oppure perché il credito in realtà non sussiste, oppure che il credito regolarmente sorto sia scaduto e che quindi il creditore non può pretenderne l’adempimento).
Il giudizio di opposizione si chiude con una sentenza che può favorire alternativamente il creditore/ricorrente o il debitore/opponente.

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