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L’esdebitazione è un istituto introdotto con la riforma della legge fallimentare nel 2006. 

E’ un beneficio per l’imprenditore fallito, che consiste nella dichiarazione di inesigibilità dei debiti non soddisfatti nel corso della procedura concorsuale. Viene concessa dal tribunale in seguito ad una procedura e a determinate condizioni.
Per i debiti dichiarati inesigibili a seguito dell’esdebitazione l’imprenditore dichiarato fallito non potrà subire azioni esecutive da parte dei creditori concorsuali.
Lo scopo dell’esdebitazione è quello di consentire al soggetto fallito la ripresa dell’attività economica dal momento in cui vengono azzerate tutte le sue posizioni debitorie.

Vi sono dei debiti che sono esclusi dall’esdebitazione e cioè:
- i debiti per il risarcimento dei danni da illecito extracontrattuale ( art. 2043 c.c. );
- i debiti che scaturiscono da sanzioni pecuniarie penali o amministrative che non siano accessorie a debiti estinti;
- gli obblighi di mantenimento e alimentari e tutte le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa.

Della procedura di esdebitazione possono usufruirne anche quei consumatori che avendo gravi difficoltà economiche non sono in grado di soddisfare i propri debiti con regolarità.
E’ lo stesso debitore/consumatore che propone l’accordo di esdebitazione ai suoi creditori.
L’ accordo prevede un piano di ristrutturazione dei debiti ed il patrimonio viene affidato ad un gestore, l’organo di composizione della crisi, il quale ne cura la liquidazione prendendo in custodia le somme da ripartire ai creditori.

E’ necessario depositare presso il tribunale, unitamente alla proposta di esdebitazione:
- l’elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute a ciascuno di essi;
- un elenco dettagliato di tutti i beni mobili e immobili;
- la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- lo stato di famiglia.

Il consumatore deve inoltre dichiarare se negli ultimi cinque anni ha effettuato atti di disposizione, ad esempio una donazione che potrà essere soggetta ad azione di riduzione.
L’accordo tra creditori e l’organo compositore della cris iviene omologato dal tribunale se raggiunto su almeno il sessanta per cento dei crediti.
Dal giorno dell’accordo il debitore/consumatore ha novanta giorni di tempo per provvedere agli adempimenti, altrimenti l’accordo raggiunto con la procedura di esdebitazione perde efficacia di diritto.
Ciascun creditore può chiedere al giudice l’annullamento dell’accordo, ciò, oltre che in tutte le ipotesi in cui il debitore non adempie gli obblighi derivanti dal patto, anche quando si è vittima di una frode.

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