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Il factoring è una tecnica contrattuale di origine statunitense , che si è sviluppata in Italia grazie alla prassi commerciale della cessione dei crediti d’impresa. Tale tipo di contratto risolve un problema molto importante a quelle imprese che effettuano continue e consistenti vendite a credito nei confronti di una clientela vasta e diversificata: effettuata la vendita, infatti, tali imprese non percepiscono danaro contante ma vengono pagate attraverso titoli di credito (ad esempio un assegno) che alla scadenza devono essere riscossi. Queste imprese  si trovano  in tal modo a dover gestire una  notevole massa di crediti, sopportando costi per la riscossione e per eventuali contenziosi dovuti ad inadempimenti. Esse inoltre possono avvertire anche la necessità di dover monetizzare anticipatamente parte dei crediti vantati.

Imprese e società di factoring sono nate e si sono specializzate nella gestione dei crediti di impresa. Nasce così la figura contrattuale del factoring che è il contratto utilizzato da tali società per regolare i rapporti economici con i propri clienti. E’  un contratto di durata , che viene concluso di regola attraverso moduli prestampati , con il quale la società di factoring offre quattro tipologie di servizi tra i quali il cliente può scegliere di quale fruire pagando un corrispettivo predeterminato.
I servizi offerti dalla società di factoring sono:
-  tenuta della contabilità debitori;
- gestione dell’incasso dei crediti ed eventuale contenzioso;
- eventuale concessione di anticipazioni sull’importo dei crediti;
- eventuale assunzione a proprio carico del rischio di insolvenza (si configura in tal modo la cessione pro soluto).
In Italia la discipina del factoring è contenuta nella legge 21 febbraio numero 52 del 1991 integrata da alcune disposizioni contenute nel codice civile relative alla cessione del  credito.
L’articolo 2 della l.52/1991 prevede l’istituzione , presso la Banca d’ Italia , di un albo delle imprese che esercitano l’ attività di factoring , la cui iscrizione costituisce condizione per l’applicazione della normativa.
Le parti del contratto sono :
- il factor cioè la società o altro ente (pubblico o privato) a cui vengono ceduti i crediti ;
- il cedente che deve essere necessariamente un imprenditore.
Con il factoring si realizza la cessione di tutti i crediti presenti e futuri che derivano dall’attività d’impresa svolta dal cedente. Normalmente la cessione avviene pro solvendo cioè il cedente garantisce  sia l’esistenza del credito e sia la solvenza del suo debitore; deve inoltre consegnare al factor tutti i documenti probatori dei crediti che gli cede e notificare ai suoi debitori l’intervenuta cessione nelle forme della normale cessione del credito di cui all’articolo 1264 del codice civile.
La cessione si realizza pro soluto quando il factor (detto anche cessionario) rinuncia alla garanzia della solvenza ed assicura al cedente il pagamento del credito anche in caso di inadempimento del debitore ceduto. In tal modo il factor acquista il credito e al contempo lo liquida al cedente anticipandogli l’importo prima della scadenza, assolvendo oltre una funzione di finanziamento anche una sorta di assicurazione del credito.

Tale operazione ovviamente comporta un costo maggiore per il cliente comprensivo di:
- una commissione d’importo pari al credito ceduto più i servizi ricevuti;
- degli interessi sulle somme anticipatigli;
- delle spese riguardanti i costi amministrativi e di tenuta conto.

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