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- di Lucia Cuozzo
- Pubblicato: 23 Gennaio 2012
- 23 Gennaio, 2012
La cartella esattoriale è un provvedimento che scatta a seguito di un mancato pagamento di un tributo, e non è mai una comunicazione da trascurare. Tutte le aziende, nel proprio documento di credit policy dovrebbero tenere sotto il giusto controllo la situazione tributaria per non rischiare di incorrere in questo tipo di provvedimento.
Quando arriva?
La cartella esattoriale è uno strumento di riscossione, un procedimento attraverso il quale si richiede l’incasso coattivo di un mancato pagamento a seguito di un controllo od accertamento dell’amministrazione finanziaria o anche a seguito della sentenza di una commissione provinciale tributaria.
La cartella esattoriale, dunque, attiva una procedura di riscossione per tutte le entrate che riguardano lo Stato, gli enti pubblici, gli previdenziali e locali: tributi, Iva, Inps, imposte sui redditi, imposte sulle donazioni e sulle successioni, imposta di registro, tasse automobilistiche, imposte di consumo, Ici, Tarsu, imposte sulla pubblicità. sulle pubbliche affissioni ecc... Anche sanzioni amministrative e multe relative al codice della strada e ai servizi pubblici sono soggette a questo tipo di provvedimento di riscossione.
L’agente della riscossione, dal 1 Ottobre 2006 è la società Equitalia Spa (già Riscossione Spa), una società dell’Agenzia delle Entrate e Inps.
Come è fatta?
La cartella si compone di più pagine, nelle quali si comunica al contribuente le somme di cui è debitore. Il suo ruolo è:
- comunicare formalmente al debitore la sua posizione debitoria verso l’erario o altri creditori;
- è un atto di precetto, ossia una formale intimazione al pagamento entro un determinato numero di giorni (normalmente 60) con l’avvertimento delle procedure esecutive del caso, nell’eventualità in cui non si provvedesse al pagamento della cartella;
- è un titolo esecutivo, in base al quale si può intraprendere l’esecuzione forzata.
Cosa avviene?
Una prima fase di cui conoscere i dettagli quando ci si trova a ricevere una cartella esattoriale è la fase di notifica. Notificare, giuridicamente, ha il significato di “far conoscere”, dunque comunicare e consegnare il documento al debitore, così che si provveda al pagamento entro un termine prestabilito.
Solitamente gli ufficiali della riscossione o altri soggetti incaricati dal concessionario, sono tenuti a consegnare la cartella in busta chiusa, direttamente o tramite raccomandata a/r.
Di solito la notifica ha luogo presso il domicilio fiscale del debitore, certificata tramite la relata di notifica, che attesta luogo, pra e data dell’avvenuta consegna dell’atto. La relata di notifica, così come la ricevuta di ritorno di un’eventuale raccomandata, costituiscono la principale prova dell’avvenuta notifica.
E’ importante sapere che l’atto, oltre che direttamente al destinatario, può anche essere consegnato nelle mani di terzi, che possono essere:
- qualcuno di famiglia, maggiore di 14 anni;
- il personale dell’ufficio;
- il portiere dello stabile;
- vicini di casa/ufficio che accettino di ricevere la cartella.
Nel caso in cui la notifica vada fatta a uno dei personaggi terzi suddetti, oltre alla relata di notifica consegnata al momento, c’è bisogno anche di una raccomandata a/r da inviare al destinatario dell’atto. La mancanza di tale invio costituisce un vizio tale da comportare la nullita' della notifica.
Altre varianti di notifica potrebbero essere per giacenza, per cambio indirizzo e notifica all’estero.
La notifica per giacenza avviene quando l’atto non può essere notificato né al debitore né a soggetti terzi. Accade dunque che la cartella viene depositata presso il comune con l’affissione di un avviso di deposito e si provvede all’invio di una raccomandata a/r, invitando al ritiro dell’atto.
La notifica in caso di giacenza è data per avvenuta il giorno successivo a quello dell’affissione.
Nel caso in cui la comunicazione avvenga a mezzo posta, l’atto non consegnato viene depositato presso l’ufficio postale, che provvederà ad inviare un’ulteriore raccomandata a/r al debitore per l’avviso di giacenza. L’atto in questo caso si da per notificato trascorsi 10 giorni.
La notifica di cartelle esattoriali a debitori residenti all’estero deve essere invece trasmessa dagli agenti incaricati alla riscossione che abbiano competenze territoriali sul domicilio fiscale del debitore.
A chi chiedere informazioni?
Il concessionario emittente è incaricato a fornire le informazioni relative alla cartella esattoriale ricevuta, sia per dettagli relativi all’oggetto della cartella (informazioni sulla notifica, su come pagare, sulla scadenza, sugli interessi etc etc), sia per eventuali procedure di mancato pagamento.
A tal proposito è bene sapere che le relate di notifica devono essere conservate per cinque anni, insieme alle ricevute di ritorno.
Mancato pagamento
Se la cartella esattoriale non viene pagata entro 60 giorni dalla data di notifica l’agente della riscossione attiva le procedure necessarie alla riscossione.
Tali procedure possono variare: si va dal fermo amministrativo dell’auto all’ipoteca sulla casa all’espropriazione forzata di beni mobili e immobili del debitore.
E’ possibile pignorare anche crediti presso terzi.
Errore e annullamento
Può capitare che nella consegna della cartella esattoriale vi sia un palese errore, come ad esempio lo scambio di persona, un evidente errore di calcolo, una tassa già pagata. In questi casi la cosa più semplice da fare è rivolgersi all’ente creditore per far annullare o correggere la cartella.
Quando fare ricorso?
Solitamente una cartella esattoriale può essere contestata per vizi formali della cartella stessa o della notifica precedente. E’ importante sapere che la cartella non può essere impugnata per vizi attinenti il tributo, ma solo per vizi propri, se l’atto precedente risulta regolarmente notificato (vedi anche Cassazione, sentenza 20751/06).
Link utili:
Equitalia