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- di Lucia Cuozzo
Il contratto telefonico, quello stipulato via telefono, è ammesso dalla legge e viene definito come "contratto a distanza" perché stipulato mediante l'utilizzo dell'apparecchio telefonico.
Caratteristica di questo peculiare modo di formazione del contratto è che tali contratti, a differenza di quelli scritti, prevedono numerosi svantaggi per il consumatore (quale parte debole del contratto):
- non c'è modo di controllare che le promesse dell'operatore corrispondano alle effettive norme del contratto;
- non c'è molta possibilità di parlare con l'operatore dei dettagli del contratto;
- non è possibile porre delle condizioni o puntualizzazioni.
Tutto questo comporta l'accettazione da parte del consumatore di un contratto di cui non si praticamente quasi nulla.
Spesso con tale modalità vengono stipulati i contratti con le compagnie telefoniche, con le società che erogano gas o energia elettrica. Spesso mediante call center che fungono da veri e propri intermediari i quale offrono tariffe appartentemente vantaggiose ma che alla fine si rivelano per quello che sono, ingannevoli.
Insomma ci si ritrova clienti di nuovi venditori pagando quasi sempre una bolletta più alta senza neanche esserne al corrente. Al venditore infatti basta estorcere pochi dati, come il codice cliente o dati anarafici.
Come possiamo tutelarci?
La prima regola è quella di non dire mai "si". Un semplice "si" è infatti sufficiente a concludere il contratto se pronunciato a seguito di una seppur generica proposta formulata dall'operatore.
Nel caso in cui il contratto viene concluso, bisogna sapere che per i contratti stipulati per telefono la legge prevede la possibilità di recedere dal contratto entro dieci giorni, senza dover specificare il motivo del recesso. E' opportuno effettuare il recesso per iscritto. Nella eventualità che il recesso venga ignorato è possibile sporgere reclamo scritto all'opreratore in questione e chiedere il ripristino della situazione precedente, se l'operatore entro quaranta giorni non risponde il consumatore può intraprendere una procedura di conciliazione tramite i CO.RE.COM. (Comitati regionali per le comunicazioni).