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- di Lucia Cuozzo
La responsabilità contrattuale è una delle due tipologie di responsabilità civile.
Essa infatti sorge nel momento in cui in virtù di una preesistente obbligazione il debitore diventa inadempiente.
Le ipotesi che si possono configurare sono queste:
- il debitore non adempie l'obbligo al quale è tenuto (in questo caso ci troviamo difronte all'inadempimento);
- il debitore tiene il comportamento dovuto, ma lo fa in modo inesatto (ipotesi dell'inesatto adempimento);
- il debitore tiene il comportamento dovuto ma in ritardo rispetto a quanto stabilito con il creditore (è il caso dell'adempimento tardivo).
In genere ipotesi di questo tipo sono frequenti e si verificano dopo la conclusione di un contratto. Il creditore ovviamente non è privo di rimedi, può sostanzialmente operare alcune decisioni. Può decidere se è più opportuno sciogliere il rapporto contrattuale (cioè il rapporto obbligatorio che lo lega al debitore) con l' azione di risoluzione del contratto e domandare al giudice il risarcimento del danno, oppure se intimare al debitore di adempiere entro un congruo termine, che non può essere inferiore a quindici giorni.
Nel caso in cui non seguisse azione alcuna all’avvertimento, il contratto si intenderà sciolto. Tale atto prende il nome di diffida ad adempiere e deve essere necessariamente redatta per iscritto. Queste soluzioni sono disposte dagli articoli 1453 e 1454 del codice civile. Il debitore può d'altro canto provare che l'impossibilità all'adempimento è dovuta a cause a lui non imputabili, cioè ad eventi che non derivino da sua colpa ed estranei alla sua volontà. Il risarcimento del danno può riguardare solo i danni che erano prevedibili al momento del sorgere dell'obbligazione.