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mediazione

La mediazione civile e commerciale, così come definita dal decreto legislativo n. 28 del Marzo 2010, è un istituto giuridico italiano che mira a risolvere conflitti tra soggetti privati per diritti ad essi attribuiti.
Il fine della creazione di questo istituto giuridico è quello dello snellimento e della deflazione del sistema giudiziario italiano, che ha accumulato negli anni un carico di contenziosi molto elevato, destinato a crescere sempre di più di anno in anno. Lo strumento della mediazione civile rientra a pieno titolo tra i punti fondamentali dellariforma del processo civile.
Lo scopo del mediatore - il soggetto professionale che aiuta e gestisce il confilitto tra le parti - è quello di concorrere alla ricerca di un accordo che possa concludersi in via non giudiziale.
Il Ministero della Giustizia controlla l’operato del mediatore, che ha il compito di addivenire ad un accordo amichevole tra le parti. Se ciò non dovesse accadere, il mediatore è tenuto a formulare un giudizio e proporre alle parti una soluzione per la controversia.
La novità rispetto ai precedenti istituti di conciliazione sta nel fatto che per la prima volta è stata introdotta e regolamentata un’attività che mira all’ottenimento della conciliazione stessa per qualsiasi controversia civile o commerciale.
Tuttavia, il 24 ottobre 2012, il comma 1 del decreto legislativo che introduceva l’obbligo di consultazione presso un mediatore civile prima di adire le vie giudiziarie, è stato annullato per
eccesso di delega legislativa.
La mediazione civile può essere di tre tipi:
- obbligatoria;
- facoltativa
- demandata o giudiziale.
La mediazione obbligatoria prevede per l’appunto l’obbligo di procedere per via stragiudiziale prima di avviare un processo. Normalmente, questo tipo di procedimento viene applicato in situazioni in cui la controversia riguarda parti in cui i rapporti sono tendenzialmente di durata medio/lunga, come i contratti d’affitto, le successioni, le controversie condominiali, oppure per contratti di assicurazione, di circolazione, di responsabilità medica etc.
Nella mediazione civile, sono le parti a scegliere se comporre o no per via stragiudiziale il giudizio relativo alla loro controversia.
In ultia istanza, la mediazione civile può essere demandata dal giudice, che, se ritiene, può demandare ad un mediatore la risoluzione della controversia tra le parti.
L’azione della mediazione è molto favorita rispetto alla controversia giudiziaria, e prevede anche numerose agevolazioni fiscali per i crediti versati dal mediatore.

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