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L’intero organismo della pubblica amministrazione è disciplinato dal diritto amministrativo per tutto ciò che concerne la sua attività nell’ambito del perseguimento di un interesse pubblico.
Essendo considerata altresì dal Codice Civile “persona giuridica”, la pubblica amministrazione può anche agire come soggetto di diritto privato.

Questa possibilità si verifica, ad esempio, quando tra la pubblica amministrazione e i fornitori di beni e servizi si instaurano dei rapporti contrattuali inerenti le modalità di erogazione del servizio o di fornitura di beni. Nei casi in cui si realizzino ipotesi di contrasto tra la pubblica amministrazione ed il fornitore, il giudice competente non sarà un giudice amministrativo ma bensì il giudice civile. E’ importante tener presente che tutte le questioni intervenute dopo la stipula del contratto, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Molteplici sono gli strumenti di risoluzione delle controversie amministrative per via stragiudiziale, che si risolvono in strumenti alternativi alla giuridizione. Uno degli strumenti più diffusi è quello della transazione, disciplinato dall’art. 239 del codice degli appalti pubblici. Per avere una validità effettiva, la transazione deve avere forma scritta.
L’articolo 240 del codice degli appalti pubblici disciplina invece l’”accordo bonario”, secondo cui è possibile arrivare al raggiungimento di un accordo "qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale”. Il responsabile del procedimento, a seguito della comunicazione da parte del direttore dei lavori, nomina un’apposita commissione.
Tale commissione avrà il compito di formulare un accordo bonario entro 90 giorni, mentre il committente e l’appaltatore avranno 30 giorni per decidere se accettare.
In caso di esito negativo, si potrà ricorrere all’arbitrato, disciplinato dall’articolo 241 del codice degli appalti pubblici. L’Autorità garante dei lavori pubblici ospita una camera arbitrale, composta da tre membri. Le parti sono invitate a nominare, tra soggetti competenti dell’argomento della controversia, i rispettivi arbitri. L’azione dell’arbitrato si conclude con l’emissione di un lodo da parte del collegio arbitrale, che acquista validità soltanto dopo il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici.

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