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assegni-protestati

 

Quando si ricorre ad assegni bancari o postali per un pagamento, è necessario sincerarsi che il denaro del proprio conto sia bastante alla copertura dell’assegno, altrimenti si rischia di innescare una serie di incresciose conseguenze legali.

L’assegno (postale o bancario) viene protestato, con pubblicazione nel Registro Nazionale dei Protesti (REPR) - registro gestito dalle Camere di Commercio consultabile da chiunque.

Inoltre, la Banca d’Italia provvede ad iscrivere il correntista nella Centrale d’Allarme Interbancaria (C.A.I.). Infine, avviene la possibile applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 386/1990 e successive modifiche.

E’ importante tener presente che il pagamento tempestivo dell’assegno non dà diritto alla cancellazione del protesto. Tuttavia, la cancellazione potrà ottenersi se intervengono i seguenti casi:

- il debitore protestato ha subito un protesto illegittimo o inesatto;

- il pubblico ufficiale levatore, ossia il pubblico ufficiale abilitato a redigere il protesto, ha proceduto illegittimanente o impropriamente alla richiesta o alla levata di protesto;

- il debitore protestato ottiene la riabilitazione da parte del Presidente del Tribunale competente.

Tale riabilitazione potrà ottenersi solo a seguito del pagamento dell’assegno e degli altri eventuali titoli protestati, a condizione che dalla data dell’ultimo protesto sia trascorso almeno un anno, e in questo frattempo il debitore non sia incorso in altri protesti.

I passi per poter “riparare” a un assegno protestato, sono dunque i seguenti:

1. il debitore protestato dovrà richiedere alla Camera di Commercio competente una visura uso protesti, premurandosi di avere con sé documento di riconoscimento e certificato di residenza.

2. Ottenuta la visura, ci si dovrà rivolgere al tribunale civile di competenza dove si compilerà una domanda di riabilitazione per avvenuto pagamento del titolo. I documenti necessari all’espletamento di questa pratica sono: liberatoria firmata dalle due parti per avvenuto pagamento, certificato di residenza e marca da bollo di  € 70,00.

3. Trascorsi circa 30 giorni dalla richiesta di riabilitazione inoltrata presso il tribunale, quest’ultimo provvederà a rilasciare un attestato di riabilitazione per l’avvenuto pagamento del titolo. Il documento così come ottenuto, dovrà essere consegnato alla Camera di Commercio di Competenza e si otterrà, dopo circa 10 giorni, la cancellazione dell’assegno postale o bancario protestato dal REPR.

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