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anatocismo_bancario

L’anatocismo sta ad indicare una prassi secondo la quale al credito richiesto in prestito (presso la banca o presso un prestatore) vengono applicati in maniera asimmetrica gli interessi a debito  e gli interessi a credito del correntista.

Con questa azione, il debitore non fa nient’altro che pagare gli interessi sugli interessi.

Per comprendere meglio questa prassi, ci riferiremo ad un esempio.
Una banca elargisce un prestito di 1000 € a favore di Tizio, calcolando un tasso fisso di interesse sulla cifra prestata pari al 10%, da liquidare dopo un anno. La stessa banca, poi, fa liquidare gli interessi sul credito con cadenza semestrale, per cui avviene che, dopo 6 mesi, la cifra non sarà più 1000 €, ma 1100 €, e alla data di liquidazione degli interessi a debito, la cifra su cui verrà effettuato il calcolo di tali interessi non è più 1000 € come in principio, ma 1210 €. Per cui il 10%  di interesse da liquidare non sarà più calcolato sulla effettiva cifra prestata, ma sul credito aumentato.

Questa pratica è sempre stata ritenuta illegale dall’ordinamento giuridico italiano, secondo l’art. 1283 del Codice Civile.

Tuttavia, fino a qualche anno fa le banche riuscivano a rendere legittima la pratica dell’anatocismo, poiché perfettamente rispondente alle norme che regolano il calcolo sugli interessi. Con una delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio), infatti, si sono stabilite le modalità ed i criteri di produzione degli interessi composti maturati dall’attività bancaria, a condizione che fosse rispettata la stessa periodicità nella liquidazione degli interessi a credito e a debito.

Con il decreto n.342/1999 il legislatore stabiliva, con una norma transitoria, una vera e propria sanatoria per il pregresso - sanatoria poi ritenuta incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 17 ottobre 2000 n.425, in virtù dell’art. 77 della Costituzione.
Infine, la sentenza del 4 novembre 2004 n.21095 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione afferma definitivamente l’illegittimità dell’azione di anatocismo sugli addebiti presenti e passati, poiché la somministrazione degli interessi composti non rispondeva ad un uso normativo, ma ad un uso negoziale.

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