contenzioso-lavoro

Il contenzioso del lavoro ha subito delle recenti modifiche dovute ai cambiamenti apportati al processo del lavoro dalla Legge del 4 novembre 2010 n.183. E' ora possibile rivolgersi direttamente alle commissioni di conciliazione istituite presso la Direzione Provinciale del lavoro. Fino all'entrata in vigore della legge 4/11 2010 n.183, invece, i soggetti che intendevano intentare una causa individuale di lavoro dovevano ricorrere obbligatoriamente al tentativo di conciliazione in via stragiudiziale innanzi ad un mediatore (conciliatore).
Tale tentativo di conciliazione costituiva anche il presupposto per poi poter eventualmente riccorrere al giudice del lavoro in via giudiziale.

La conciliazione consiste in un accordo tra le parti (lavoratore e datore di lavoro), che può essere raggiunto autonomamente dalle stesse o “favorito” dall’intervento di un terzo, la commissione di conciliazione. L’arbitrato, invece, si propone di risolvere la controversia demandando ad un arbitro la decisione sulla controversia stessa.
Un provvedimento del direttore della direzione provinciale del lavoro istituisce la Direzione Provinciale, composta da rappresentanti rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, e dal direttore che ha il ruolo di Presidente della direzione provinciale.
La richiesta per risolvere la controversia viene effettuata mediante ricorso, e dovrà contenere:
- l’oggetto (petitum);
-  le ragioni della controversia (la causa petendi);
- i mezzi di prova;
- la possibile richiesta di decidere secondo equità.

Trascorso il periodo per il deposito di memorie o repliche, si stabilisce un’udienza in cui il collegio tenterà la conciliazione; si interrogano le parti e si acquisiscono le prove.
Qualora non dovesse essere raggiunto un accordo tra le parti, la commissione di conciliazione dovrà formulare una proposta per la definizione bonaria della controversia.
Nel caso in cui non si dovesse raggiungere un accordo, un verbale sintetizzerà i termini della proposta bonaria eventualmente formulata. Il giudice terrà conto, in sede di giudizio, delle risultanze della proposta formulata dalla commissione. Per accettare la procedura di conciliazione, la controparte deve depositare entro 20 giorni una memoria difensiva presso la commissione di conciliazione, unitamente all’eventuale domanda riconvenzionale.
La commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva. Il tentativo di conciliazione deve essere tenuto nei successivi trenta giorni. Il lavoratore potrà anche decidere di ricevere l’ausilio di un’organizzazione cui aderisce.

Nell’ipotesi in cui non si giungesse ad alcun accordo, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria.
La controversia è stabilita attraverso al massimo venti giorni dopo l’udienza, con l’emissione di un lodo (provvedimento del giudice).

Un’altra soluzione in materia di contenzioso del lavoro è la conciliazione sindacale, basata sulle norme dei contratti collettivi o da accordi in materia di lavoro, di competenza esclusiva dei sindacati.

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