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- di Lucia Cuozzo
- 25 Gennaio, 2012
La sentenza n.19246/210 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione è stata modificata con un provvedimento approvato il 6 dicembre scorso ed entrato in vigore il 20 gennaio 2012.
Si tratta di un provvedimento che regola i termini per opporsi al decreto ingiuntivo emesso dal tribunale.
L’emissione di decreto ingiuntivo può essere richiesta al tribunale dal creditore nei confronti di un debitore moroso. Tale decreto può avere immediata esecutività (anche provvisoria), qualora il credito sia certo e documentato.
Il titolo esecutivo può comportare pignoramento immediato dei beni del debitore o altre azioni atte a recuperare il credito insoluto. Se le pretese del creditore fossero illegittime, il debitore potrebbe opporsi al decreto ingiuntivo intstaurando una lite e chiedendo allo stesso tribunale la revoca o la sospensione del provvedimento.
E’ accaduto che dal settembre 2010 una sentenza della cassazione avesse deciso di accelerare il processo, e dunque di contrarre da 10 a 5 giorni il termine che l’opponente (il debitore, in questo caso) aveva per emettere opposizione al decreto ingiuntivo.
Questa riduzione dei termini ha comportato non pochi problemi per la giustizia, poiché numerose erano le ingiunzioni già pendenti a rischio di improcedibilità.
Proprio in questi giorni, però, il Parlamento, sotto il sollecito del Consiglio Nazionale Forense, ha ripristinato, revisionando l’articolo 645 della legge 218/2011 i termini per l’opposizione previsti prima del settembre 2010: nel caso di specie, ha eliminato la dicitura “ma i termini di comparizione sono ridotti a metà".