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Il servizio di recupero crediti è, al pari di altre prestazioni professionali, un’attività non esente da IVA (di cui all’art. 10 del dpr 633/1972), come invece può accadere per il factoring.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa a tal proposito in una risoluzione datata Marzo 2011, pronunciandosi sul trattamento fiscale di queste attività che sembrano similari, ma differiscono nella sostanza.

Infatti, mentre il recupero crediti è una vera e propria prestazione di servizi, il factoring è inquadrato semplicemente come una operazione finanziaria e dunque esente da Iva (ex Art. 10 del testo Iva). Nulla varia in questa interpretazione neanche al variarie del tipo di cessione: sia che si tratti di una cessione di credito pro-soluto (che esime il cedente dal rischio sul buon esito) che pro-solvendo (il cedente deve garantire per il buon esito della cessione creditizia), il factoring, che consiste in una vera e propria trasformazione del credito in attività liquide prima della sua scadenza naturale, non è soggetto ad imposta sul valore aggiunto.

Quella del factoring, infatti, in quanto acquisizione di titolarità del credito, è inquadrata tra le operazioni ex art.10.

Una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2003 si è occupata di tracciare una linea di demarcazione tra le operazioni esenti da Iva e quelle che invece contemplano l’imposta sul valore aggiunto, inserendo il factoring tra le attività soggette ad Iva in quanto assimilabile al recupero crediti.

L’Agenzia delle Entrate, invece, pronunciandosi in merito, ha precisato che nell’ordinamento italiano il Factoring è un contratto atipico inquadrato comunque tra le operazioni di prestito e finanziamento, e dunque disciplinato dal dl n.385 del 1993, che prevede l’esenzione di Iva.

Tuttavia, l’Agenzia ha anche espressamente dichiarato che qualora il factor non si limitasse semplicemente all’acquisizione del credito del cedente in cambio di liquidità, ma offrisse prestazioni aggiuntive quali raccolta informazioni sull’affidabilità dei clienti, a tali prestazioni aggiuntive verrà normalmente addebitata l’imposta sul valore aggiunto.
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