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Lo scioglimento e la liquidazione di una società avviene attraverso fasi progressive, che si possono sintetizzare in:
- il verificarsi di una causa di scioglimento;
- il concretizzarsi dell’attività di liquidazione;
- la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Solitamente le società si sciolgono a causa del decorso del termine, della volontà dei soci, o di altre ipotesi previste nel contratto sociale.
Esistono anche altre cause di scioglimento, relative soprattutto alla tipologia di società:
- nelle società di persone, causa di scioglimento della società può essere il mancato reintegro entro i sei mesi dei soci mancanti,
- nelle società commerciali, lo scioglimento della società può essere dovuto ad un provvedimento dell’autorità governativa (es. liquidazione coatta amministrativa) oppure a una dichiarazione di fallimento.
- nelle società di capitali, causa di scioglimento è la mancata gestione o il cattivo funzionamento dell’assemblea, oppure la dichiarazione di nullità della società, l’impossibilità di liquidare il credito dei soci receduti, oppure la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale o per altre cause previste dall’atto costitutivo della società stessa.
- nelle società cooperative, causa di scioglimento possono essere provvedimenti dell’autorità governativa, oppure la perdita del capitale sociale, il non raggiungimento del numero minimo dei soci e/o il mancato reintegro, oppure il mancato o deviato perseguimento degli scopi sociali originali.

Nelle società di capitali sono gli amministratori stessi che conservano la gestione dello scioglimento e della liquidazione societaria, garantendo l’integrità e il valore del patrimonio, fino a che non sia predisposto il rendiconto della gestione per  liquidatori. Gli amministratori risultano responsabili di eventuali omissioni e violazioni nei confronti di soci e creditori, ed hanno l’obbligo di convocare l’assemblea dei soci per realizzare la liquidazione.
I liquidatori sono nominati con voto unanime dei soci, oppure con decreto del presidente dei Tribunale. Essi hanno il dovere di iscrivere la loro nomina presso il Registro delle Imprese, indicando i poteri loro spettanti.
Una volta nominati, i liquidatori ricevono in consegna i libri sociali e il resoconto sulla situazione contabile alla data dello scioglimento della società e l’ultima relazione di bilancio: avranno il compito di redigere un verbale e di stilare una relazione sulle modalità e alle prospettive di liquidazione. I liquidatori non sono esenti da responsabilità per eventuali danni causati alla società.
I liquidatori, dunque, procedono alla ripartizione del credito residuo tra i soci attraverso un piano di riparto, che verrà sottoscritto dagli stessi liquidatori e dai sindaci dell’organo deputato alla revisione contabile. Il documento così redatto dovrà essere consegnato al Registro delle Imprese. Se entro novanta giorni nessuno dei soci o terzi coinvolti propone reclamo, il bilancio si intende approvato ed i liquidatori sono liberati nei confronti dei soci.

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