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ricorso-cartella-esattoriale

La cartella esattoriale può essere contestata soltanto quando presenta difetti formali o di notifica, oppure se sussistono vizi di notifica dell’atto precedente.
Nel caso in cui l’atto che la precede sia stato regolarmente notificato, è possibile impugnare la cartella esattoriale esclusivamente per vizi propri, lasciando inalterata la validità dell’atto precedente.
La Cassazione ha più volte ribadito che riguardo alle sanzioni amministrative, se il verbale non è stato notificato, e dunque la cartella esattoriale viene ad essere effettivamente il primo documento con il quale il debitore prende conoscenza della pretesa creditizia, il contenuto stesso del verbale è contestabile – ovviamente bisognerà accertarsi che il verbale non sia stato effettivamente notificato, controllando eventualmente anche la possibilità di notifica per giacenza.
Dal tributo oggetto del documento dipendono i termini di ricorso della cartella esattoriale:
•    Le imposte sui redditi, le imposte di registro, catastali e ipotecarie, le tasse automobilistiche, il canone Rai, i tributi, e altre imposte simili hanno un termine di presentazione di 60 giorni, entro i quali bisogna rivolgersi al giudice tributario (commissione provinciale tributaria).
•    i contributi previdenziali prevedono un termine di 40 giorni, entro i quali bisognerà rivolgersi al giudice del lavoro.
•    Le sanzioni amministrative (ad esempio le multe del codice della strada), hanno un termine di 30 giorni, entro la cui scadenza è necessario far riferimento al giudice di pace del comune di competenza dell’infrazione commessa.

Nel caso in cui la sanzione riguardi ambiti particolari (tipicamente tutte le infrazioni relative alle normative di igiene, tutela e prevenzione infortuni sul lavoro, igiene dei prodotti alimentari, infrazioni da parte di società finanziarie e altro), oppure per infrazioni che superano i 15.000 Euro, la competenza spetta al tribunale ordinario.

L’ente creditore o l’agente di riscossione si occupano indistintamente del ricorso cartelle esattoriali, dunque è a loro che bisognerà rivolgersi per contestare una cartella, scegliendo di indirizzarsi all’uno o all’altro organo a seconda della motivazione del ricorso (l’ente creditore è l’organo che si occupa di eventuali detrazioni o errori sul pagamento dovuto, mentre il concessionario è l’ente accreditato al ricorsorispetto a vizi di notifica o di forma del documento esattoriale).
In ogni caso, è possibile anche rivolgersi direttamente al concessionario, il quale, in caso di mancata competenza, dovrà obbligatoriamente far affidamento all’ente creditore per rispondere degli eventuali errori commessi in sede di formulazione della cartella esattoriale.
Non ha importanza, dunque, l’organo al quale ci si rivolge per far ricorso: è la controparte che avrà interesse a chiamare in causa chi di competenza, avendo l’obiettivo di difendersi e cautelarsi dall’accusa di errata compilazione della cartella esattoriale.


Come avviene con i termini per il ricorso, anche i termini della prescrizione dipendono dal tipo di sanzione ricevuta.
•    Per le infrazioni del codice della strada, i termini di prescrizione sono di cinque anni dalla data di notifica del verbale.
•    Per le tasse locali (ICI, IMU, Diritti pubbliche affissioni ecc.) i termini di prescrizione sono di cinque anni dalla data di notifica del verbale.
•    Per il bollo auto i termini di prescrizione sono di tre anni dalla data di notifica del verbale.

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