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- di Lucia Cuozzo
Nel quadro delle procedure di recupero dei crediti, riveste particolare importanza il recupero crediti della cambiale, o anche della “tratta” o di un assegno, insomma titoli che provino la sussistenza del credito.
La cambiale sancisce il diritto incondizionato del possessore di farsi pagare una data somma alla scadenza segnalata. Esistono due azioni cambiarie: l’azione diretta e quella di regresso.
A seguito del mancato pagamento di una tratta o una cambiale, le azioni dirette rispettivamente contro l’accettante o l’emittente, si prescrivono entro tre anni dalla data di scadenza della cambiale.
Le azioni di regresso, invece, si esprimono contro i giranti e i loro avallanti, e si prescrivono dopo un anno dalla data del protesto. A differenza dell’azione diretta, per l’azione di regresso è necessaria l’elevazione del protesto.
In ogni caso, nell’azione cambiaria in generale esiste la possibilità di agire nei confronti del debitore.
Trascorsi i termini, la cambiale protestata o non pagata può essere usata dal possessore per emettere un decreto ingiuntivo con clausola provvisoria di esecuzione forzata. La cambiale, infatti, è considerata agli effetti di legge un titolo esecutivo (Regio Decreto n. 1669/33, articolo n. 63).
Attraverso un’intimazione ad adempiere formalizzata da un precetto, si potrà richiedere formalmente l’esecuzione al debitore. Se a seguito di dieci giorni dalla notifica del precetto non si procede al pagamento, si passerà al pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitore.
La “tratta” è rappresentata dall’ordine di pagamento dato dal traente al trattatario. Se il trattatario accetta tale ordine, si impegna direttamente ad essere il debitore principale.
Il “pagherò”, al contrario, è emesso dal debitore, il quale in forma scritta appone la sua dichiarazione di pagamento al beneficiario
Sulla cambiale è anche necessario versare un’imposta di bollo, che è uguale al 12 per mille in caso di tratte e all’11 per mille in caso di pagherò.
In caso il bollo non sia apposto sulla cambiale, essa non avrà valore di titolo esecutivo pur avendo la legittimità di circolare.