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pignoramento-terzi

Il pignoramento è l’atto che determina l’inizio dell’espropriazione forzata. Si realizza nell’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di “astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi” (codice di procedura civile art.492).
E’ importante sottolineare che il pignoramento deve contenere l’avvertimento che consente al debitore di chiedere ed operare la sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro di importo pari a quello dovuto. Questa ipotesi potrà però verificarsi solo a seguito della consegna di un’istanza da parte del debitore presso la cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato, ai sensi degli artt. 530, 552 e 569 del c.p.c. Il debitore dovrà altresì presentare alla cancelleria, allegata all’istanza, una cifra non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento.
Esistono alcuni beni materiali e immateriali che non sono pignorabili, come ad esempio i crediti alimentari, per la loro funzione di sostentamento, i crediti che hanno per sussidi di maternità e malattie, i crediti provenienti da enti di assistenza o di beneficenza; beni quali la fede nuziale, o altri beni relativi al proprio credo religioso. I crediti provenienti dal lavoro posseggono una pignorabilità parziale, in quanto comprensivi anche dei crediti diretti al sostentamento.
Può accadere che i beni assoggettati al pignoramento risultino non sufficienti a ricoprire il debito, dunque l’ufficiale giudiziario invita il debitore a fornirgli indicazioni rispetto ad eventuali altri beni in suo possesso che possano essere ritenuti pignorabili, anche beni che giacenti presso terzi. 
E’ possibile infatti ottenere il pignoramento dei crediti che il debitore ha presso terzi. La procedura per rendere tali crediti pignorabili è quella di un atto notificato al debitore e al terzo, che dovrà contenere:
-    l’indicazione del credito per il quale si procede;
-    l’elenco dei beni o delle somme da pignorare e l’intimazione al terzo di non disporne in alcun modo senza ordine del giudice;
-    l’invito a presentarsi davanti al giudice per l’autodichiarazione del terzo (art. 547 c.p.c.)

Il terzo pignorato dovrà dunque dichiarare durante l’udienza di comparizione (se si tratta di crediti di lavoro) oppure attraverso raccomandata inviata al creditore (in caso di altri crediti) di quali beni o somme è debitore.
La mancata comparizione all’udienza stabilita, o la mancata dichiarazione da parte del terzo dei beni o crediti di cui è debitore, comporta l’apertura di un subprocedimento – un procedimento attraverso il quale il giudice si accerta dell’esistenza o meno dei presunti crediti che il debitore vanta nei confronti del terzo. Se il giudizio dovesse risultare positivo per il debitore, si procederà immediatamente all’esecuzione forzata dei beni in mano al terzo, altrimenti verrà dichiarata l’estinzione del procedimento esecutivo.

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