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pignorabilità-polizze-vita

Le polizze di assicurazione vita sono state per molto tempo giudicate impignorabili, ciò soprattutto a causa dell’articolo 1923 del codice civile che cita testualmente: “le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”.
In realtà, come spiega anche la sentenza n.8676 della Corte di Cassazione del giugno 2000, l’art. 1923 del Codice Civile intendeva espressamente tutelare il risparmio finalizzato alla previdenza. Soltanto la somma relativa all’indennità, dunque, è preservata da esecuzione, da misure cautelari ed è esente dal fallimento, essendo il mezzo con cui la previdenza si realizza.

In altre parole, unicamente le somme che l’assicurazione dovrà versare al momento della liquidazione ai beneficiari sono oggetto di tutela come da ex articolo 1923. Risultano invece aggredibili le somme provenienti da un recesso volontario dell’assicurato.

Un’altra sentenza della Corte di Cassazione, nel marzo 2008, afferma che in ipotesi di fallimento, il contratto di assicurazione sulla vita sottoscritto dall’assicurato/fallito rimane valido, e al curatore fallimentare è negata la possibilità di richiedere lo scioglimento del contratto per l’acquisizione del denaro dovuto dal fallito. La stessa sentenza dichiara ancora, però, che qualora venga dimostrato che il contratto sia stato stipulato non per motivi previdenziali, ma per interdire i creditori, il curatore può agire ottenendo la liberazione e l’acquisizione dei premi versati.

In merito alla pignorabilità delle polizze assicurative sulla vita è tornato ad esprimersi anche il Tribunale di Parma, ritenendo inapplicabile il divieto di pignorabilità rispetto alle polizze vita cosidette “due linked life policies”, considerate non atte a soddisfare indennità di tipo previdenziale, poiché non legate né ad anzianità lavorativa né all’evento di morte dell’assicurato. 

Sono stati evidenziati dei motivi peculiari per i quali questo tipo di assicurazione non è assimilabile al tipo “polizza vita”:

  •  questo tipo di polizza poteva essere riscattato a richiesta dell’assicurato in ogni momento, ma nessuna garanzia, neanche sul rientro della somma investita, era offerta all’assicurato;
  •  le polizze vita previdenziali, al contrario di quella del tipo “due linked life policies” che scade dopo circa 6 anni, hanno una durata che segue per lo più l’intera vita dell’assicurato/beneficiario;
  •  la redditività della polizza “due linked life policies”, diversamente da quanto accade per le normali polizze vita, segue il valore degli indici azionari di Dow Jones;
  •  mentre nelle polizze vita è garantita quantomeno la restituzione integrale del capitale nominale, nella polizza “due linked life policies” non esiste alcuna garanzia di restituzione in caso di negatività dei riferimenti finanziari.

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