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- di Lucia Cuozzo
Il precetto è un atto preliminare al procedimento esecutivo (esecuzione forzata).
L'articolo 479 del c.p.c. è chiaro nell’affermare che nel caso in cui non sia disposto diversamente dalla legge, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva (il titolo in forma esecutiva è ciò che giustifica la pretesa del creditore: ad esempio una sentenza di condanna al pagamento di un debito precedentemente contratto e non ancora adempiuto) e dal precetto.
Il precetto è l’atto con il quale esplicitamente il creditore manifesta al debitore la sua volontà di procedere ad esecuzione forzata, nel caso questi non adempia la sua obbligazione entro dieci giorni dalla notifica del precetto. Il precetto è dunque un atto che contiene una intimazione ad adempiere entro un preciso termine (di dieci giorni) ed un avvertimento per il debitore ben preciso: cioè che nella eventualità di un protratto inadempimento si procederà ad esecuzione forzata senza ulteriore preavviso. Ciò avverrà decorsi novanta giorni dalla notificazione del precetto, a pena di inefficacia dello stesso.
Il destinatario di un atto di precetto può fare opposizione mediante atto di citazione, da notificare al creditore entro venti giorni dalla notifica del precetto. L'atto di citazione chiama il creditore a comparire innanzi al giudice competente. Su istanza dell’opponente il giudice può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo.
L’opposizione mira a contrastare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e dà inizio ad un giudizio di cognizione che verterà sull’accertamento da parte del giudice della fondatezza delle pretese creditorie. La sentenza emessa all’esito del giudizio di opposizione non può essere impugnata con l’appello ma solo attraverso un giudizio della Suprema corte di cassazione.