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- di Lucia Cuozzo
In una società a responsabilità limitata le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni, ma devono essere rappresentate quote. La quota indica la misura dela partecipazione sociale, cioè il valore del conferimento apportato da ciascun socio nel momento in cui la società viene ad esistere, e costituisce un bene immateriale che entra a far parte del patrimonio di ogni singolo socio.
In un procedimento esecutivo nei confronti di un socio della società, la sua quota sociale può costituire oggetto di pignoramento. Il pignoramento è l’atto con cui ha inizio il procedimento di espropriazione forzata. L’atto di pignoramento va notificato sia al debitore (cioè al socio della società, titolare della partecipazione sociale che si va a pignorare) sia alla società. Successivamente, in virtù del fatto che una società per sua natura stringe rapporti commerciali con un gran numero di utenti, è necessario portare a conoscenza degli stakeholders l’avvenuto pignoramento della quota attraverso l’iscrizione dell’atto di pignoramento nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio ove ha sede la società. Gli amministratori della società dovranno inoltre annotare nel libro dei soci (nel quale vengono iscritte tutte le vicende che si verificano nei rapporti tra i soci e la società) l’avvenuto pignoramento.
Il procedimento espropriativo procede con l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che dispone la vendita. L’ordinanza viene notificata alla società a cura del creditore personale del socio la cui quota è espropriata. La vendita della quota comporta il suo trasferimento ad un terzo acquirente, che entrerebbe a far parte della società per effetto dell’acquisto della partecipazione sociale. Il rapporto dei soci all’interno di una società a responsabilità limitiata si caratterizza per essere un rapporto fiduciario del tutto simile a quello presente nelle società di persone, e questo comporta che nell’atto costitutivo i soci abbiano potuto decidere per la non libera trasferibilità della quota.
In tale ipotesi, la vendita avvenuta è priva di effetto se entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenti un altro acquirente che offre lo stesso prezzo. La legge offre una garanzia alla compagine sociale assicurandole la possibilità di scegliere il futuro socio.