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- di Lucia Cuozzo
L’attività di riscossione dei tributi nel nostro Paese è regolata dalla L. n. 248 del 2 dicembre del 2005, e viene esercitata da Equitalia per conto dell’Agenzia delle Entrate.
Lo strumento mediante il quale Equitalia avvia il procedimento di riscossione, è la cartella esattoriale, che viene spedita al contribuente nel momento in cui l’ente impositore (Agenzia delle Entrate, INPS ecc.) iscrive la pratica a ruolo.
Il ruolo non è altro che un elenco dei contribuenti, la cui redazione è curata dall’ente impositore, nel quale viene menzionato il nominativo del contribuente, il relativo codice fiscale, le somme che si ritengano debbano essere dovute e a che titolo (ad esempio una sanzione, una tassa, un imposta).
La cartella esattoriale è invece il documento stilato e notificato a cura di Equitalia che contiene:
- l’indicazione delle somme dovute risultanti dal ruolo;
- le istruzioni e le modalità per eseguire il pagamento;
- a chi, e come, richiedere una eventuale rateizzazione del pagamento;
- l’avviso a provvedere al pagamento entro 60 giorni (decorrenti dalla data di notifica della cartella), pena l’esecuzione forzata;
-il nome del responsabile del procedimento di riscossione contro cui eventualmente il ricorrente può fare ricorso innanzi alla commissione tributaria.
Pertanto è opportuno distinguere tra:
- possibili errori accertati dal contribuente all’interno del ruolo (che devono essere opposti all’ente impositore, e non ad Equitalia che si occupa della sola riscossione), con l’azione che prende appunto il nome di “opposizione a ruolo”;
- eventuali anomalie della cartella esattoriale tutelabili con ricorso alla commissione tributaria, contro Equitalia.
La cartella esattoriale costituisce un titolo esecutivo idoneo per l’ente che procede alla riscossione ad ottenere in caso di mancato o ritardato pagamento un pignoramento, un sequestro un espropriazione, il contribuente quindi per non peggiorare la propria situazione o paga, oppure contesta la legittimità degli importi dovuti, entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.
Spetta al ricorrente/contribuente (con inversione dell’onere della prova) provare la veridicità delle sue ragioni.
E’ da tenere presente che spesso Equitalia invia cartelle esattoriali per somme che sono già state pagate dal contribuente ed è importantissimo conservare accuratamente le ricevute dei pagameti delle tasse e delle imposte già versate all’erario, altrimenti si corre il rischio di doverle nuovamente pagare.
Altresi il contribuente può agire in autotutela, indirizzando direttamente ad equitalia la documentazione comprovante eventuali pagamenti già effettuati oppure che si sia prescritto il credito vantato dall’erario e chiedere l’annullamento della cartella esattoriale.
Se, entro 220 giorni dalla domanda di annullamento, l’ente riscossore non comunica niente al contribuente, l’annullamento della cartella esattoriale consegue ex lege.