Approfondimenti
- Dettagli
- di Lucia Cuozzo
La normativa che disciplinava la defiscalizzazione del credito fino ad oggi è stata l’articolo 110 comma 5 DPR 22/12/1986 n. 917, che stabiliva che le perdite sui crediti fossero fiscalmente deducibili se la perdita scaturisse da “elementi certi e precisi” oppure se fosse stata avviata una procedura concorsuale.
Nel caso di specie, gli “elementi certi e precisi”, dovevano essere accompagnati da adeguata documentazione, come da dettava la prassi ministeriale nelle Riforme n. 9/016 del 01/04/1981 e n. 9/656 del 16/05/1979.
La legge 134/2012 ha gettato le basi di un nuovo criterio di deducibilità delle perdite sui crediti, precisando che, per crediti di modesta entità, se decorre un periodo superiore ai 6 mesi dalla scadenza del pagamento del credito, “gli elementi certi e precisi” sussistono in ogni caso (art. 101 co. 5 TUIR).
I crediti di modesta entità sono stabiliti secondo i seguenti criteri:
- per le imprese che fatturano fino a 150 milioni di euro, max 2500,00 Euro;
- per le imorese che fatturano oltre i 150 milioni di Euro, max 5000,00 Euro.
Dunque, è possibile dall’anno 2012 defiscalizzare i propri crediti aziendali di importo ridotto seguendo le indicazioni sopraelencate, senza obbligatoriamente fornire delle prove documentali sull’inesigibilità del credito. Cionondimeno, la defiscalizzazione dei crediti maturati negli anni antecedenti al 2012 sarà regolata comunque dalla normativa in vigore prima. il creditore sarà ancora costretto, per poter defiscalizzare il suo credito, a presentare “prove certe e precise”.
La relazione di inesigibilità
La circolare n. 557/pas/12015 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza firmata dal capo della Polizia Antonio Manganelli, afferma che la relazione di inesigibilità dell’agenzia di recupero crediti è utilizzabile per la deduzione fiscale della perdita.
Per la prima volta, dunque, viene affermato che la relazione di inesigibilità rilasciata dalle agenzie di recupero crediti abbia un rilievo tributario. La circolare precisa che il titolare della licenza di recupero crediti ed i suoi agenti possono fare accertamenti, consultando i registri pubblici ed anche acquisendo informazioni da fonti private. Devono farlo, però, rispettando il codice della privacy e le direttive specifiche impartite dal garante: in particolare i dati devono essere raccolti ad uso esclusivo dell’attività di recupero.
L’agenzia di recupero può essere anche delegata a chiudere transattivamente la pendenza e a incassare per conto o in nome del mandante.
Infine, l’agenzia può anche redigere una relazione negativa nell’ipotesi di mancato successo dell’attività di recupero che, come si è visto, è dichiarata utilizzabile anche per fini di deducibilità fiscale.