Scopri l'offerta di questo mese

Approfondimenti


I crediti prededucibili sono quei crediti che sorgono in occasione o in funzione della procedura fallimentare ( vengono anche detti “crediti della massa”e sorgono in seguito agli atti compiuti dal curatore dopo la dichiarazione di fallimento) e vanno distinti dai crediti per i quali la procedura viene instaurata (cioè dai crediti sorti in seguito all’attivita dell’imprenditore prima che questi venga dichiarato fallito).

In virtù della loro natura questi credidi vengono liquidati anteriormente rispetto ai crediti per cui si procede derogando al generale principio della par condicio creditorum, infatti prima di arrivare a qualsiasi ripartizione fra i crdeitori concorrenti (privilegiati o chirografi) si deve provvedere al pagamento dei crediti prededucibili (articolo 111, primo comma numero uno della legge fallimentare).

Le somme necessarie per soddisfarli vengono prelevate dalle disponibilità liquide, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Si procede quindi in questo modo :
- i crediti prededucibili liquidi e non contestati vengono soddisfatti man mano che diventano esigibili, con l’autorizzazione del comitato dei creditori (i quali possono eventualmentere contestarli) o del giudice delegato (il quale può non riconoscerli), se però l’attivo non è presumibilmente necessario a soddisfare tutti i crediti prededucibili, gli stessi sono soddisfatti nell’ ambito del piano di riparto (predisposto dal curatore fallimentare) , secondo i criteri della graduazione fra crediti prededucibili privilegiati e chirografi e della par condicio creditorum fra crditori di pari grado;

- il ricavato della vendita dei beni oggetto di pegno ed ipoteca viene devoluto per il pagamento dei  creditori a cui spetta la relativa garanzia;

- quanto residua dopo il pagamento dei crediti prededucibili o assistiti da garanzia reale (pegno ed ipoteca) è destinato innanzitutto al pagamento degli altri creditori privilegiati, rispettando l’ordine dei privilegi stabilito dal codice civile e dalle leggi speciali. Ciò nei limiti del ricavato della vendita dei beni su cui insiste il privilegio;

- quanto residua ulteriormente (di solito molto poco) è infine destinato al pagamento proporzionale dei creditori chirografi e dei creditori privilegiati per la parte del loro credito eventualmente rimasta insoddisfatta.

Notizie

TOP

I vantaggi di scegliere Gest.co

  • chat.png Ci puoi chiamare, scrivere, chattare, skyppare... Siamo sempre reperibili per rispondere alle tue domande.
  • lock.png Puoi seguire l'avanzamento della tua pratica "minuto per minuto", accedendo al tuo spazio online.
  • feed.png Siamo sempre aggiornati, ed amiamo tenerti informato. Segui il nostro blog pieno di notizie e approfondimenti!
  • world.png Arriviamo ovunque! Gest.co raccoglie crediti e informazioni commerciali in Italia e all'estero.