I crediti inesigibili sono quei crediti che l’azienda non è più capace di riscuotere e che se conservati nel bilancio aziendale possono risultare dannosi ai fini fiscali e IREF (Imposta sul reddito delle società).
Per questo motivo esiste lo strumento della cessione dei crediti, con il quale il creditore riesce a risanare o comunque a migliorare la propria condizione fiscale, economica e giuridica.
Il primo e più importante risultato della cessione dei crediti inesigibili è una maggiore liquidità, che consente facili reinvestimenti di capitale.

I vantaggi principali della cessione del credito sono invece:
- anticipazione del flusso di cassa;
- anticipazione della perdita fiscale;
- miglioramento dell’immagine aziendale, dato il bilancio pulito e trasparente.

Se non si opta per la cessione del credito, è comunque possibile dedurre fiscalmente la perdita sui crediti, ma solo nei casi previsti dal comma 5 art. 101 Tuir (Testo Unico delle imposte sui redditi), Dpr 917/86, dove la perdita debba risultare da dati precisi e riscontrabili. La deduzione è inoltre effettuabile soltanto se il debitore è soggetto a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o ad altra procedura concorsuale.
Se non ricorrono elementi precisi e riscontrabili, l’Amministrazione Finanziaria ammette la svalutazione dei crediti commerciali in una misura massima dello 0,5% del valore di acquisizione crediti. In ogni caso, l’importo cumulativo delle svalutazioni dei crediti non può superare il 5% del totale dei crediti. 

Per capire quali crediti sono soggetti a detrazione, e per comprendere quali sono gli elementi “precisi e certi”, è necessario definire le situazioni in cui il credito diventa inesigibile per l’Amministrazione Finanziaria:

- quando sopraggiunge una prescrizione: quando, cioè, il debitore fa valere il termine di prescrizione per opporsi al pagamento;

- quando è soggetto a procedura finanziaria;

- quando ricorre una procedura esecutiva che sfocia in un pignormamento negativo, quando vi è assenza di ricavo dalla vendita dei beni e quando non esistono beni da pignorare;

- quando viene accertata l’esistenza di una truffa da parte degli inquirenti;

- quando il debitore viene a mancare e gli eredi rinunciano all’eredità;

Qualora una delle ipotesi elencate sopra si verificasse, è possibile portare il credito in perdita nell’esercizio che ad esso compete. Bisogna tener presente sempre, però, che tale deducibilità è valida soltanto per l’anno in cui avviene l’esercizio.

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