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- di Lucia Cuozzo
Gli interessi di mora sono quelli che maturano a seguito di un ritardo nel pagamento di una o più obbligazioni di un contratto. Dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, è stato stabilito che gli interessi di mora si applicano automaticamente alle rate di pagamento corrisposte in ritardo per contratti conclusi a partire dall’agosto 2008 tra:
- imprese e professionisti;
- imprese e imprese;
- imprese e pubblica amministrazione
La normativa non si applica invece nei casi in cui:
- il contratto sia stipulato tra imprese/professionisti e privati clienti;
- per i debiti oggetto di concorsi aperti a carico del debitore;
- per interessi inferiori a 5 €;
- per pagamenti di risarcimento danni, anche quando effettuati dall’assicuratore.
Sempre lo stesso Decreto Legislativo stabilisce i termini di decorrenza degli interessi di mora. Questi ultimi decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento, senza la necessità di avvisare il debitore dell’interesse a carico. Dovrà essere eventualmente il debitore stesso a farsi carico di eventuali prove che dimostrino che l’inadempienza si è avuta per cause che giustifichino il ritardo (quindi non a lui imputabili).
Qualora il contratto non stabilisse alcuna scadenza per i termini di pagamento, gli interessi di mora decorrono:
- dopo 30 giorni dalla data in cui si ricevono le merci o servizi o per cui si è fatta richiesta d’acquisto;
- dopo 30 giorni dall’arrivo della fattura al debitore e della richiesta di pagamento, quando non è chiara la data di arrivo della fattura di pagamento o quando la data di arrivo della merce è posteriore alla data di ricezione della fattura;
- per i prodotti alimentari deteriorabili gli interessi di mora maturano a 60 giorni dall’arrivo delle merci richieste.
Il tasso che viene applicato nel calcolo degli interessi di mora è lo stesso che viene applicato dalla Banca Centrale Europea sulle principali operazioni di rifinanziamento, con l’aggiunta del 9% quando la vendita riguarda alimenti deteriorabili e del 7% per tutti gli altri casi di transazione.
Di norma accade che gli interessi di mora siano accompagnati da spese accessorie aggiuntive come commissioni di insoluto, contributo per la lettera di insolvenza ecc. In ogni caso, è assolutamente illegittimo capitalizzare gli interessi di mora: la pratica dell’anatocismo, ossia quella di far maturare gli interessi sugli interessi di mora che il debitore è tenuto a pagare, è vietata ed illegale come da Delibera del 9 febbraio 2000 da parte del CICR.