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Nel momento in cui si richiede un prestito, un mutuo o un finanziamento, la banca o la finanziaria presso cui si fa richiesta di credito si impegnerà a controllare lo stato della situazione fiscale del richiedente e della sua affidabilità come pagatore consultando una serie di banche dati, denominate SIC (Sistema Informazioni Creditizie), e conosciute anche come “centrali fiscali”.

Queste banche dati possono essere enti pubblici o società private. L’ente pubblico abilitato alla raccolta e conservazione dei dati fiscali dei cattivi pagatori è la Centrale Rischi della Banca d’Italia, mentre aziende private che svolgono un compito analogo sono Crif SpA, CTC (Consorzio Tutela Credito), Experian SpA, Cerved SpA, la banca dati centrale rischi di ASSILEA, Infocamere ScpA.

I dati presenti nei SIC vengono periodicamente aggiornati con tutte le notizie riguardanti i “cattivi pagatori”, soggetti che pagano in ritardo (o non pagano) rate di prestiti, mutui o finanziamenti.

Con una delibera del 16 novembre 2004 sono state sancite dal Garante della Privacy, attraverso un Codice Deontologico, alcune norme a cui le banche dati dovranno far riferimento, in materia di trattamento e tutela dei dati personali.
Il codice, intitolato “Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” , è applicato ogni qualvolta viene fatta richiesta di:

- prestito personale;
- carta di credito;
- finanziamento per l’acquisto di beni a rate;
- mutuo;
- fido in conto corrente.

Il Codice Denotologico chiarisce alcuni punti importanti, come ad esempio quello relativo all’obbligo per le banche dati di comunicare ai debitori la loro presenza nei database del SIC, e al relativo impegno da parte delle banche o degli enti finanziatori di segnalare, ove ne trovassero riscontro, la presenza dei debitori negli elenchi del SIC. Dal 1 novembre 2009
Ricordiamo che dal 1/1/2009 la CR della Banca d'Italia ha abbassato a 30.000 la propria soglia di competenza inglobando la CRIC (centrale rischi di importo contenuto), sempre pubblica, che raccoglieva le segnalazioni di importo "ridotto".

Per quanto riguarda i criteri di conservazione dei dati personali dei cattivi pagatori, il Codice Deontologico ha stabilito che la presenza dei dati del debitore rimarrà nelle banche dati:

- per 12 mesi dalla regolarizzazione dei conti (una o due rate pagate con un ritardo di non più di 2 mesi);
- per 24 mesi dalla regolarizzazione dei conti (tre o più rate pagate in ritardo);
- per 36 mesi dalla regolarizzazione dei conti (in caso di debiti non pagati);
- per 36 mesi (in caso di rapporti svolti positivamente).

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